Dopo le motivazioni del verdetto si capirà come procedere per correggere le parti del testo dichiarate incostituzionali
Sette punti da correggere nella riforma sull'autonomia differenziata. Sette punti che, per la Corte costituzionale, sono illegittimi e creano dei vuoti da colmare. Ora lo Stato deve mettersi al lavoro, dice la sentenza dell'Alta Corte, per garantire la funzionalità della nuova legge. E a questo punto cerchiamo di capire come con il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale a Roma Tre. Sono due gli scenari possibili. Primo: la via maestra sarebbe un nuovo disegno di legge da parte del parlamento che quindi ottenga la lettura delle due Camere. Secondo: per contingentare i tempi dell'esame, il governo potrebbe intervenire con un decreto-legge, ma potrebbe apparire una forzatura. Comunque, solo una volta lette le motivazioni della sentenza della Consulta, si potrà capire la portata dell'intervento necessario e se il testo con le cancellazioni apportate resiste o no, cioè può essere applicato mentre vengono corrette le parti illegittime. Ecco i sette rilievi e come si potrebbe correggerli.
1. MATERIE E FUNZIONI
Per la Corte non si possono trasferire alle regioni intere materie ma la devoluzione deve riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative. Ad esempio, non l'intera materia sanità ma la funzione della formazione degli infermieri. Inoltre, i trasferimenti devono essere connessi con le esigenze del singolo territorio. Per fare un esempio grossolano: l' Umbria non ha il mare e quindi sarebbe difficile trasferire la materia porti e aeroporti. Il passaggio delle funzioni deve anche avvenire nel rispetto del principio di sussidiarietà e quindi del livello adeguato delle prestazioni. Ad esempio: allo Stato rimane il controllo delle autostrade mentre alle regioni quello delle strade locali.
2. NO ALLA DELEGA LEGISLATIVA SUI LEP
I livelli essenziali di prestazioni riguardano i diritti fondamentali, bisogna quindi garantire su di essi l'intervento del parlamento: non è possibile una delega legislativa generica al governo ma questa dev'essere molto specifica, con dei principi e criteri guida definiti.
3. NO ALL'AGGIORNAMENTO DEI LEP CON DPCM
Incostituzionale è poi la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per determinare l'aggiornamento dei Lep. La distinzione tra «materie Lep» e «materie-no Lep» va intesa nel senso che per queste seconde i relativi trasferimenti non potranno trasversalmente incidere su funzioni che riguardano i diritti civili e sociali.
4. RUOLO DEL PARLAMENTO
L'intesa tra governo e regioni sulle funzioni trasferite dovrà essere approvata dal parlamento e potrà subire modifiche specifiche e puntuali, essere cioè rinegoziata. Servirà sempre un atto che coinvolga il parlamento e non basterà un decreto interministeriale, per cambiare le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito. Altrimenti, potrebbero essere premiate le regioni inefficienti che, dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse per le funzioni trasferite, non sono in grado di assicurarne il compiuto adempimento.
5. SOLIDARIETÀ E UNITÀ
Non può essere facoltativa ma dev'essere obbligatorio, per le Regioni destinatarie della devoluzione, concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, e questo per non indebolire i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
6. AUTONOMIA SPECIALE PENALIZZATA
Le regioni a statuto speciale, se vogliono il trasferimento di più materie, devono poter ricorrere alla formula delle altre regioni a statuto ordinario e non essere obbligate a seguire il procedimento con la modifica dello statuto speciale che le penalizzerebbe.
7. CICLO ECONOMICO E SPESA STORICA
Nel trasferimento delle funzioni alle regioni i costi vanno valutati non sulla base della spesa tradizionale per quel
servizio, ma sui costi reali standard a livello nazionale e su criteri di efficienza. In questo modo si liberano risorse che lo Stato può destinare alla copertura delle spese che, malgrado la devoluzione, restano a suo carico.