Il “pezzotto” per vedere calcio in TV è illecito ma non reato: 13 “pirati” puniti solo con una multa

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12 Dicembre 2024 15:10

Le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce spiegano perché l’illecito prefigurato è di natura solo amministrativa ed è escluso il reato penale di ricettazione.

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Farsi il "pezzotto" non costituisce reato penale ma è infrazione punibile con una sanzione amministrativa di 154 euro. Il caso e la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce arrivano nel momento in cui la lotta ai pirati delle pay tv s'è fatta più serata con il sistema digitale Piracy Shield, in particolare contro gli hacker che bucano le piattaforme del calcio a pagamento e trafugano segnali per assistere a scrocco a tutte le partite, dal campionato alle coppe e ad altri eventi di sport. Un fenomeno cresciuto in maniera esponenziale, di pari passo con i rincari degli abbonamenti annuali e la necessità di sottoscrivere più ticket differenti da parte degli utenti.

La sentenza: "Il fatto non è previsto dalla legge come reato"

Le persone assolte "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" avevano fatto anche di più, una sorta di super abbonamento per vedere anche altri programmi oltre allo sport e al calcio: film in prima visione, documentari, contenuti extra… nulla a cui non potessero avere accesso pigiando un tasto del telecomando e stare senza pensieri perché tutto gratis.

Si è chiuso così il secondo filone dell'inchiesta che vedeva imputate persone residenti della provincia salentina e aveva prefigurato un altro scenario: l'accusa di ricettazione per aver procacciato "consapevolmente" un ingiusto profitto e acquistato gli accessi Iptv illegali da un gestore di Gallarate (Varese). I pagamenti delle somme previste avvenivano attraverso versamenti su una Postapay: una volta effettuati, gli utenti ‘fantasma' potevano vedere in streaming i programmi in onda su Sky, Dazn, Mediaset Premium e Disney Channel.

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Perché è stato escluso il reato penale di ricettazione

I primi imputati, su un totale di 23 persone, erano stati processati con rito ordinario e assolti nei mesi scorsi. Stessa sorte è toccata a color che avevano scelto la formula abbreviata. Tutti se la sono cavata con una multa nemmeno tanto salata. Com'è possibile una cosa del genere? "Non esistono elementi tali – si legge nella sentenza – da provare che gli imputati abbiano partecipato alle attività di produzione e immissione in circolazione dei supporti informatici, né che li abbiano detenuti per immetterli in commercio. Emerge pacificamente che la detenzione dei supporti informatici fosse finalizzata a meri scopi di natura personale".

L'ultimo verdetto è giunto nel solco di altri sanciti dalla Corte di Cassazione in base a un concetto che ha fatto da spartiacque: l'uso illegale dei supporti informatici per fini personali e non per immetterli in commercio. Ecco perché l'illecito prefigurato è di natura solo amministrativa ed è escluso il reato di ricettazione (che comporta anche una condanna detentiva da uno a quattro anni).

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