Migranti, il tribunale di Bologna rinvia alla Corte Ue il decreto Paesi sicuri. «Anche la Germania nazista lo sarebbe stato?»

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Migranti, il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri, per chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria. Il rinvio è arrivato nell'ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione.

La decisione

Nel suo rinvio alla Corte di Giustizia europea sul decreto paesi sicuri il tribunale di Bologna, entra anche nel merito sulla definizione di Paesi sicuri, contestando il principio per cui potrebbe definirsi sicuro un Paese in cui la generalità, o maggioranza, della popolazione viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze. Portando anche il paradosso che la Germania nazista fosse stata estremamente sicura per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, ad eccezione di ebrei, omosessuali, oppositori politici e rom.

I criteri

I quesiti che il tribunale di Bologna rivolge alla Corte di giustizia europea sulla questione del decreto migranti, prendono le mosse dalla definizione della lista dei Paesi sicuri, non più fatta con un decreto interministeriale, ma con una legge ordinaria. Il tribunale chiede se, in base a questa definizione, l'ordinamento europeo continui ad essere prevalente. E fa esplicito riferimento al caso del Bangladesh, partendo proprio dal procedimento che ha innescato il rinvio, ricordando che i casi in cui si riscontra la necessità di una protezione internazionale sono legati all'appartenenza alla comunità Lgbtqi+, alle vittime di violenza di genere, alle minoranze etniche e religiose, senza dimenticare i cosiddetti sfollati climatici. Lo spirito del decreto, suggerisce il tribunale, avrebbe quindi il carattere di «un atto politico, determinato da superiori esigenze di governo del fenomeno migratorio e di difesa dei confini, prescindendo dalle informazioni e dai giudizi espressi dai competenti uffici ministeriali in ordine alle condizioni di sicurezza del Paese designato».

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