Bollette gas e luce, novità nel 2025: stop ai contratti al telefono e più tutele contro le televendite

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20 Novembre 2024 22:23

Nel 2025 non sarà più possibile ‘firmare’ un contratto per la fornitura di luce e gas con una semplice telefonata. Se si firma con un venditore porta a porta, il tempo per ripensarci raddoppierà. E se le condizioni contrattuali delle bollette cambiano servirà un ampio e chiaro preavviso. Lo stabilisce una circolare dell’Arera.

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A partire dal 1° gennaio 2025 scatteranno più tutele quando si parla di nuovi contratti per luce e gas, ma anche per i cambi di condizione del contratto attuale. E, per quanto riguarda le televendite, le aziende saranno ritenute responsabili per il telemarketing aggressivo anche quando lo affidano a imprese esterne – una norma che esiste anche oggi, ma non sempre è applicata. Le novità sono contenute in una nuova delibera di Arera, l'autorità pubblica che si occupa di energia, che mette in pratica le norme inserite nella legge concorrenza del 2022 e in un apposito decreto dello scorso anno.

I nuovi limiti dei contratti firmati al telefono o con venditori porta a porta

Non sarà più possibile firmare un contratto "a distanza", ad esempio con una telefonata. Infatti, i venditori saranno sempre obbligati a dare ai clienti tutte le informazioni per scritto, e su un "supporto durevole". Potrebbe trattarsi di una lettera cartacea, oppure di una mail, o anche solamente di una pagina web o di una sezione nella propria app (in questo caso però il cliente deve ricevere un sms o una notifica sul fatto che queste pagine esistono). L'importante è che le condizioni del contratto, e tutte le informazioni relative alla fornitura, non vengano date solamente a voce. E, in più, è obbligatorio poter sapere la data e l'ora della comunicazione.

Di conseguenza, non basterà un "sì" al telefono per diventare clienti di un nuovo fornitore. Chi viene contattato dovrà confermare di aver ricevuto un testo scritto su carta o comunque su un altro "supporto durevole", che sia sempre a disposizione. Insomma, bisognerà avere un contratto in mano prima di firmarlo, altrimenti l'offerta il consenso non sarà valido.

Una novità toccherà anche i contratti sottoscritti con i venditori porta a porta, che visitano direttamente le abitazioni senza preavviso. A tutela dei consumatori, quando si firma un contratto di questo tipo ci sarà più tempo per ripensarci. Mentre al momento la norma prevede due settimane dalla firma, il limite si alzerà fino a 30 giorni.

Preavviso di tre mesi per i cambi nelle condizioni contrattuali

La delibera stabilisce anche che non potranno esserci cambiamenti delle condizioni contrattuali senza una comunicazione chiara al cliente. La variazione dovrà essere comunicata su un supporto durevole. Non solo, ma l'avviso dovrà essere separato da altre eventuali comunicazioni. Non potrà essere, quindi, di un foglio inserito in mezzo a promozioni o pubblicità. Se si tratta di una mail, l'oggetto dovrà obbligatoriamente essere sul cambiamento di condizioni, e non su altri argomenti, in modo che già a prima vista sia chiaro si cosa si parla.

Le comunicazioni di questo tipo dovranno avere un preavviso di almeno tre mesi. Si potrà scendere a un mese solamente se si tratta di variazioni che portano un calo dei costi. Altrimenti, il cliente avrà diritto a un risarcimento. E non solo: se i clienti contestano di non aver ricevuto un avviso, sarà l'azienda fornitrice a dover dimostrare che invece questo è stato inviato e consegnato.

Il chiarimento su chi è responsabile delle tele-offerte aggressive

Infine, una novità riguarda le pratiche di telemarketing, soprattutto quelle aggressive. Con la nuova delibera, Arera chiarisce che i venditori di luce e gas sono responsabili del loro marketing telefonico, anche quando eventualmente lo affidano ad altre aziende esterne. Insomma, se le chiamate non rispettano le regole sulla tutela dei diritti dei clienti, la colpa sarà direttamente del fornitore anche sul piano legale.

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