Scuola, sospensione studenti: dopo 2 giorni scatta l'obbligo di attività di cittadinanza solidale in strutture convenzionate: cosa significa

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Scuola. Cambiano le regole sul voto in condotta e tornano i giudizi sintetici alla scuola primaria. Dal 31 ottobbre entra in vigore la riforma prevista dlla legge 1 ottobre 2024, n. 150, tecnicamente nominata di "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati". E ci sono novità anche per quanto riguarda la disciplina delle sospensioni degli studenti. Che non saranno più un semplice "allontanamento" dalla classe.

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Il voto in condotta

Come ampiamente annunciato, nella scuola secondaria di primo e secondo grado se la valutazione del comportamento è inferiore al 6, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Insomma, bocciatura. Ma per chi non tiene comportamenti adeguati scattano anche, per dirla in estrema sintesi, i "lavori socialmente utili".

Il comportamento degli studenti

«Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilita' e di restituire piena serenita' al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonche' al percorso formativo delle studentesse e degli studenti» dice la nuova legge «con uno o piu' regolamenti adottati...», «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti».

E questi regolamenti devono ad andare ad incidere sulla disciplina delle sospensioni. Come? Ecco cosa dice il testo che ha l'obiettivo «di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni»:

  • l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attivita' di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
  • l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attivita' di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneita', gradualita' e proporzionalita'
     
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